Notizia pubblicata il 19/03/2020, letta 1583 volte

SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI: SCATTA IL RIMBORSO


Il Centro Studi Tributari della Lnd ha chiarito alcune disposizioni del Decreto Cura Italia che riguardano le società dilettantistiche. Credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20 mila euro

Giovedì 19 marzo 2020
Dopo la pubblicazione del decreto Cura Italia, contenente le misure a sostegno dell'economia italiana, il Centro Studi Tributari della Lega Nazionale Dilettanti ha chiarito alcune disposizioni che interessano la generalità dei soggetti e quindi anche le ASD e SSD affiliate alla Lnd. 

Nuove scadenze fiscali

Art. 62, comma 1 - Sospensione adempimenti tributari
Sono sospesi, per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti non commerciali (ASD), gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali che scadono nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. Per effetto del successivo comma 5, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Ai sensi del comma 2, per gli esercenti attività di impresa (quindi anche ASD con proventi commerciali), arte e professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti di autoliquidazione che scadono tra l’8 ed il 31 marzo 2020, relativi a:
- ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali, assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria.

La sospensione del versamento IVA (comma 3) si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per effetto del comma 5, i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni/interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Il comma 7 prevede che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto ex att. 25 e 25-bis DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e ritenute su provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, ecc.) da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente disposizione rilasciano al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, in unica soluzione entro il 31maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 67
Sono sospese dall’8 marzo al 31 maggio2020 le attività di controllo, accertamenti, riscossione, contenzioso da parte degli uffici impositori.

Art. 68
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione nonché dagli enti territoriali, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di accertamento INPS, atti emessi dalle Dogane e atti esecutivi emessi dagli Enti locali. E’ differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione-ter; il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (lunedì 1 giugno 2020).

Titolo II - Misure di sostegno del lavoro

Art. 19 - Ammortizzatori sociali
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro agosto 2020. La cassa integrazione è estesa anche alle micro imprese.

Art. 23 - Congedo e indennità per lavoratori
A seguito della chiusura dell’attività scolastica, asili-nido, ecc., I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzato ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori di lavoratori autonomi iscritti all’INPS (commi 1-3).
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni (comma 4). Per i figli in età tra 1 12 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura dell’attività scolastica, senza indennità con diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 6).
Il comma 8 prevede, in alternativa alle prestazioni di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus di 600,00 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitter, erogate mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis della L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 25
Identica indennità è prevista per i lavoratori del pubblico impiego a decorrere dal 5 marzo 2020. Per i lavoratori del settore sanitario, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza, l’indennità è elevata a 1.000,00 euro.

Art. 26
Il periodo trascorso in quarantena obbligata è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Artt. 27-31 - Una tantum per professionisti, collaboratori e altri
Ai liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio u.s. e ai cococo iscritti nella Gestione separata INPS, non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro, che non concorre alla determinazione del reddito. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda (art. 27). La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti nella gestione commercianti, artigiani non titolari di pensione (art. 28) e ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali (art. 29). Infine, con l’art. 31 è prevista la incumulabilità delle indennità e la non erogazione dell’indennità ai percettori del reddito di cittadinanza.

Art. 37 - Contributi lavoro domestico
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti vanno effettuati entro il 10 giugno 2020.

Art. 38 - Indennità ai lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54 - Mutui prima casa 
E’ prevista la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo prima casa per i lavoratori autonomi e professionisti che, a causa della crisi, autocertificano di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Inoltre, la sospensione fino a 18 mesi potrà essere richiesta dai lavoratori dipendenti che saranno messi in cassa integrazione o avranno riduzioni sensibili dell’orario di lavoro e quindi del reddito, senza limiti di ISEE.

Titolo IV – Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese

Art. 63 - Premio ai lavoratori in sede di lavoro
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40 mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla determinazione del reddito, pari a 100,00 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti riconoscono in via automatica l’incentivo nella retribuzione di aprile e compensano l’incentivo stesso nel Mod. F 24.

Art. 64 - Credito d’imposta per la sanificazione 
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20 mila euro.

Art. 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile solo in compensazione.

Art. 66 - Deduzione per le erogazioni liberali
Per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, Regione, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento del COVID-19, spetta una detrazione d’imposta lorda, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro. Ai fini IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Titolo V – Ulteriori disposizioni

Artt. 83 – 84 – Sospensione dei procedimenti giudiziari
Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici sono rinviate d’ufficio a dopo il 15 aprile 2020.

Art. 88 - Rimborso contratti
E’ previsto il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei, ecc.. Va presentata istanza di rimborso, entro 30 giorni dal 17 marzo 2020, al venditore il quale rilascia un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.

Art. 103-104 – Proroga di scadenza dei documenti
Tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. I documenti di riconoscimento scadenti dopo il 17 marzo 2020 sono prorogati al 31 agosto 2020.

Art. 106 – Assemblee Società
Le assemblee delle società in deroga al Codice civile, sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 127 – Entrata in vigore
Le disposizioni del presente Decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella G.U. (17 marzo 2020).