Giovedì 12 maggio 2022
di Nicola Agostini
Il Sostituto Giudice Sportivo Vincenzo Maccarone ha omologato la vittoria per 1-0, con gol di Corradini, maturata sul campo lo scorso 26 marzo da parte della Marra sul Mantignana.
Tre punti che permettono alla Marra di salire al sesto posto, mentre il Mantignana MonteMalbe si ritrova in zona playout, al quintultimo posto.
Durante la gara, valida per la 26esima giornata del girone A di Promozione, all’11’ del secondo tempo, la Marra, che non aveva ancora effettuato sostituzioni, aveva fatto uscire il classe 2002 Filippo Fuscagni, infortunato, senza far entrare nessun altro al suo posto, non avendo altri under classe 2002 o più giovani in panchina, concludendo dunque la gara in 10. Il regolamento prevede l’impiego obbligatorio, per l’intera durata della gara, di un classe 2001 e di un classe 2002.
Il Mantignana aveva chiesto la vittoria a tavolino. Richiesta accolta inizialmente dal Giudice Sportivo Marco Brusco.
La Marra, assistita dall'avvocato Pierluigi Vossi, ha però fatto ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ottenendo che fosse un altro Giudice Sportivo a pronunciarsi.
Nella seduta odierna il Sostituto Giudice Sportivo Vincenzo Maccarone ha deciso di confermare il risultato maturato sul campo, richiamandosi ad una decisione della Corte di Giustizia Federale del 16 marzo 2012, secondo la quale il giocatore infortunato, come nel caso di Fuscagni, deve considerarsi comunque “partecipante alla gara”.
DI SEGUITO IL TESTO DEL DISPOSITIVO
“La normativa in materia prevede una deroga, all' impiego dei sotto-quota, soltanto in caso di espulsione di uno di essi ovvero di suo infortunio (ma in quest'ultimo caso soltanto laddove sia stato effettuato il numero massimo di sostituzioni); nel caso di specie, la società non aveva effettuato ancora alcuna sostituzione, per cui ben avrebbe potuto sostituire il calciatore sotto-quota infortunato, con altro sotto-quota, laddove ne avesse avuto la disponibilità in panchina; la ratio della norma, infatti, è quella di impiegare n. 2 sotto-quota per l'intera durata della gara (tranne i casi limite sopraricordati) non essendo sufficiente -per soddisfare l'obbligo statuito a carico delle società-giocare con un uomo in meno.
Tuttavia, se è vero che nel caso di specie il Marra San Feliciano abbia proseguito la gara in dieci uomini è altrettanto vero che, la giurisprudenza richiamata in premessa, ha evidentemente colmato un "vulnus" esistente nella normativa di riferimento, statuendo il principio secondo cui un calciatore infortunato che esce dal rettangolo di gioco per essere medicato, deve considerarsi a tutti gli effetti come partecipante alla gara, sebbene di fatto non rientri in campo (come avvenuto nel caso di specie).
Questo Giudice, pertanto, non può che adeguarsi alle decisioni adottate dalla giustizia sportiva sul punto (in primis la Decisione del 16.03.2012 adottata dalla Corte di Giustizia Federale) con conseguente rigetto del reclamo proposto dal Mantignana.
Né valgono in senso contrario le deduzioni formulate dalla società reclamante. Premesso, infatti, che le immagini televisive non risultano utilizzabili ai fini della decisione, in quanto non rientranti nella previsione di cui all'art. 61 CGS, non risulta contestata, la circostanza che il Marra, dopo l'infortunio del citato calciatore sotto-quota, sia rimasto in campo (per il residuo della gara) con soli dieci uomini (come dedotto dalla società reclamante). Come già ribadito, tuttavia, in virtù del richiamato principio giurisprudenziale, il calciatore infortunato deve considerarsi come partecipante alla gara. Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato”.
CLASSIFICA
Ventinella 73
Tavernelle 69
Pontevecchio 66
Fc Castello 64
Pierantonio 56
Marra 56
Pievese 55
Montone 43
Pietralunghese 40
Grifo Sigillo 35
Arna 34
Selci Nardi 32
Piccione 31
Mantignana M. Malbe 31
Tiberis Macchie 30
S. Marco Juventina 29
Casa del Diavolo 28
Magione 20