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DECRETO CURA ITALIA: I PROVVEDIMENTI PER LE SOCIETA’ DILETTANTISTICHE

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Indennità di 600 euro una tantum per allenatori, istruttori e collaboratori; sospensione di versamenti e canoni di locazione; cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti. Nel dettaglio tutti i provvedimenti analizzati punto per punto

Mercoledì 18 marzo 2020
di Nicola Agostini

In un momento in cui parlare di calcio giocato e ipotizzare date è pura follia, è bene concentrarsi su come creare le condizioni di una ripartenza, in primis sul piano economico. Ecco così che il Decreto “Cura Italia”, firmato dal presidente Mattarella e pubblicato stanotte in Gazzetta Ufficiale, contenente le misure a sostegno dell’economia italiana per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, prevede anche provvedimenti a favore delle società dilettantistiche.

Andiamo ad analizzarle nel dettaglio:

a) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - Estensione anche allo sport della cassa integrazione in deroga prevista per i lavoratori dipendenti;

b) INDENNITA’ DI 600 EURO PER I COLLABORATORI - L'indennità di 600 euro una tantum per gli autonomi e i collaboratori è stata ampliata per comprendere anche i collaboratori, con rapporti di collaborazione riconosciuti, delle società sportive e delle associazioni dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;

c) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI - Per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, gli enti di promozione e i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi e piscine, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

d) SOSPENSIONE DEI CANONI - Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

NUOVO STATUS - Di fatto un riconoscimento per istruttori, allenatori, collaboratori che lavorano con e per le associazioni sportive o in palestre e centri sportivi. Nel decreto Cura Italia è previsto anche  l’intervento a favore dell'associazionismo sportivo, sugli impianti pubblici, sui mutui contratti con il Credito Sportivo. E, per la prima volta, una misura a favore di tutti quei precari del mondo dello sport.

LA SODDISFAZIONE DI GRAVINA - “Con il riconoscimento della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi anche per le società sportive come richiesto dalla FIGC – ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina - viene riconosciuto al calcio lo stato di crisi dovuto all'emergenza Covid-19. Tale provvedimento rappresenta un primo passo concreto per consentire all'intero settore di fronteggiare questa difficile sotuazione.
Desidero ringraziare il Governo, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e in particolare il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, dimostratisi sensibili verso le nostre istanze. Trovare soluzioni in grado di fronteggiare questa grave criticità è frutto di un continuo confronto con le istituzioni, così come l'individuazione di altri provvedimenti economici e normativi che rilancino l'intero sistema, in perfetta sintonia con le esigenze del Paese".


I REGOLAMENTI ATTUATIVI – Ora c’è attesa per le circolari e i regolamenti attuativi che serviranno a rispondere alle tante domande che stanno circolando in queste ore. Una su tutte: quali sono i requisiti e le tempistiche per poter presentare domanda per accedere al fondo Sport e Salute S.p.A.? 
E ancora: l’indennità di 600 euro vale solo per il mese di marzo o, qualora anche nel mese di aprile le attività dovessero restare chiuse, avrebbe valore anche per aprile? Risposte che verranno date nelle prossime ore.

GLI ARTICOLI SPECIFICI DEL DECRETO - Questi sono gli articoli relativi alle associazioni dilettantistiche contenuti nel decreto Cura Italia del 17 marzo.

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art.96  (Indennità collaboratori sportivi)
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.  
Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla “Sport e Salute S.P.A” in relazione alle Associazioni e Società che risulteranno nell’apposito Registro di cui all’art. 7, comma 2), del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito in Legge 27/7/2004, n. 186, acquisito dal C.O.N.I. sulla base di apposite intese che intercorreranno con la medesima “Sport e Salute S.P.A.”. Le istanze saranno poi istruite dalla più volte citata “Sport e Salute S.P.A.”, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Alla data di pubblicazione della presente Circolare, “Sport e Salute S.P.A.”, con comunicazione diramata sul proprio sito web ufficiale, ha chiarito che dopo l’approvazione di apposito provvedimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – che dovrà intervenire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 Marzo 2020) - saranno rese note le modalità per formalizzare la richiesta dell’indennità. La disposizione si è resa necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle ASD e SSD non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 10 mila euro annui. I soggetti in argomento, in quanto non iscritti alla Gestione Separata INPS sarebbero rimasti esclusi dall’indennità accordata in favore dei lavoratori autonomi, professionisti e cococo iscritti alla Gestione Separata di cui al precedente art. 27. 

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) 
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 relativo alle disposizioni finanziarie.

Decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Capo VII - Redditi diversi - Art. 67  
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati… ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale... che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

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