di Nicola Agostini
L'udienza di primo grado davanti alla Commissione disciplinare territoriale di Perugia sul caso Mambrini-Scarselli si terrà sabato 11 maggio alle ore 9. Ieri, in un primo momento, la data fissata inizialmente era venerdì 9 alle 16 poi c'è stato lo slittamento. Sabato mattina dunque si presenteranno presso la sede del Cru di Prepo il tecnico del Valfabbrica Lorenzo Mambrini (a sinistra nella foto), il portiere del San Secondo Emanuele Scarselli (a destra nella foto), l'attaccante del Valfabbrica Andrea Procelli, il capitano della Juventina Stefano Miccioni, il portiere della Juventina Andrea Rossi, il capitano del Ponte Pattoli Davide Antonini, il presidente del San Secondo Aldo Spapperi e le società Valfabbrica, Ponte Pattoli, Juventina e San Secondo. Un paio di giorni per la pubblicazione della sentenza poi, a seguire, gli eventuali ricorsi.
I DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
Per chi si fosse perso le puntate precedenti ecco comunque la vicenda nel dettaglio. Cosa rischiano adesso i soggetti e le societá deferiti nella vicenda Scarselli-Mambrini? È la domanda che un po' tutti si fanno dopo i deferimenti inviati dalla Procura Federale di Roma in merito alla denuncia di tentata combine presentata lo scorso 25 marzo dal portiere del San Secondo Emanuele Scarselli contro il tecnico del Valfabbrica Lorenzo Mambrini sulla gara Valfabbrica-San Secondo del girone A di Promozione del 17 marzo. Ma torniamo alle possibili sanzioni caso per caso.
IL TENTATO ILLECITO - A Mambrini e all'attaccante del Valfabbrica Andrea Procelli la Procura contesta la violazione dell'articolo 7 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ("Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo"). "I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50mila".
Una precisazione però è d'obbligo. L'accusa della Procura dovrá essere valutata dalla Commissione Disciplinare che potrebbe anche ritenere non ci siano i presupposti per il tentato illecito. Se però la Commissione accettasse la richiesta della Procura, allora per Mambrini e Procelli la squalifica minima sarebbe di tre anni, senza dimenticare che per Procelli la Procura ha avanzato anchel'aggravante di minacce nei confronti di Scarselli. L'ammenda comunque non trova applicazione in genere fra i dilettanti.
LA RESPONSABILITÁ NELL'ILLECITO - É il capo di imputazione mosso dalla Procura nei confronti del Valfabbrica oltre alla responsabilitá oggettiva per la quale sono state deferiti anche Juventina, Ponte Pattoli e San Secondo. Nell'articolo 7 comma 2 si legge "Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili". Qualora la Commissione Disciplinare dovesse confermare la violazione dell'articolo 7 comma 2 per il Valfabbrica la sanzione minima sarebbe lapenalizzazione in classifica, la cui entitá dipenderebbe dalla gravitá del fatto, oppure, nel caso di ulteriori aggravanti, anche la retrocessione all'ultimo posto o, nella peggiore delle ipotesi, l'esclusione dal campionato.
RESPONSABILITÁ OGGETTIVA - É l'accusa mossa dal Procuratore aJuventina, San Secondo e Ponte Pattoli (articolo 4 comma 2: "Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5). Non essendoci però l'accusa di responsabilitá nell'illecito le tre societá rischierebbero da un'ammonizione ad un'ammenda ma non dovrebbero rischiare penalizzazioni.
OMESSA DENUNCIA - "I soggetti che abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30mila". È l'accusa mossa dalla Procura nei confronti del capitano della Juventina Stefano Miccioni, del portiere della Juventina Andrea Rossi, del tecnico del Ponte Pattoli Carlo Alberto Caporali, del capitano del Ponte Pattoli Davide Antonini e del presidente del San Secondo Aldo Spapperi. I cinque soggetti sarebbero stati chiamati in causa da Scarselli in quanto a conoscenza della registrazione della combine, registrazione effettuata dal portiere del San Secondo. In questo caso sará determinante capire quando sarebbero venuti a conoscenza della registrazione e l'effettiva possibilitá di sporgere denuncia. In ogni caso, come riportato sopra, i 5 soggetti deferiti potrebbero rischiare 6 mesi di squalifica, senza considerare l'ammenda che in genere, fra i dilettanti, non viene applicata.
RITARDATA DENUNCIA - E' l'accusa mossa a Scarselli. Il riferimento è sempre all'articolo 7 comma 7 del Cgs ma nel caso del portiere del San Secondo la Procura contesta il fatto di avere omesso di denunciare con immediatezza e senza indugio e non il fatto di non aver informato. Circostanza che potrebbe rendere la sanzione meno pesante rispetto agli altri 5 accusati di omessa denuncia.